
1) CADUTA DA ALTEZZA INFERIORE A 2 METRI
Un lavoratore stava eseguendo un lavoro stando in piedi su un trabattello con il piano ad una altezza inferiore pari a 1,5 metri, è caduto e ha riportato lesioni guaribili in oltre 40 giorni, rendendolo non più autosufficiente. Il datore di lavoro è stato condannato per non aver apposto adeguate protezioni sututti i lati, come indicato al punto 1.7.3 dell’Allegato IV del D. lgs. 81/08, anche se non trattasi di lavoro in quota.
2) FORMAZIONE TRA LAVORATORI, CI AVEVI PENSATO?
Per scegliere l’apprendimento generato dai dipendenti occorre un cambiamento di mentalità e nei processi aziendali, e non citare mai la “mancanza di tempo”. In fatti con questo metodosi “risparmi tempo” e denaro, aumenta la produttività, rende la formazione realmente su misura, aumenta la lealtà e il coinvolgimento dei dipendenti esperti. Consideriamo che i lavoratori esperti sono già il punto di riferimento degli altri colleghi, che si rivolgono quotidianamente a loro per chiarire dubbi o chiedere istruzioni. Ovviamente questo tipo di insegnamento va formalizzato e qui entra in gioco il consulente sulla sicurezza. Chi meglio dei dipendenti conosce i dettagli delle procedure, le particolarità e la tipologia di persone coinvolte nella formazione?. Generare contenuti di formazione che aiutino i colleghi a svolgere meglio il proprio lavoro aumenta la motivazione professionale e e crea attaccamento all’azienda. Inoltre con questa modalità di apprendimento si fa squadra, si creano legami e migliorano le relazioni personali. Perché non provare a introdurre questo metodo come buona abitudine sul posto di lavoro? Possiamo anche sostituire gran parte di informazione e formazione con la “formazione da pari a pari. Possiamo anche verbalizzare questa formazione successivamente alla sua erogazione, facendo firmare tutti i colleghi, chi ha insegnato e chi ha appreso.
3) COMPORTAMENTO ECCENTRICO O IMPRUDENTE DEL LAVORATORE
La Corte di Cassazione è attestata su un proprio orientamento costante, in forza del quale è dovuto il risarcimento al lavoratore se la sua condotta, seppur imprudente, imperita e negligente è comunque riconducibile alla prestazione lavorativa affidatagli (inerenti alla sfera lavorativa governata dal soggetto datoriale al quale può essere attribuibile l’evento). Il fondamento normativo è ovviamente l’art. 2087 Codice civile ai sensi del quale il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di impiegare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova. La Cassazione afferma i seguenti principi:
– che il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, quali destinatari della tutela, dimostrando, secondo l’assetto giuridico posto dall’art. 2087 c.c., di aver messo in atto ogni mezzo preventivo idoneo a scongiurare che, alla base di eventi infortunistici, possano esservi comportamenti colposi dei lavoratori;
– che unico limite a quanto sopra è quello del comportamento del lavoratore – c.d. rischio elettivo – che ponga in essere una “condotta personalissima (…) avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.
4) CORSI DI FORMAZIONE OLTRE L’ORARIO DI LAVORO
La normativa prevede che la formazione dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Ma “orario di lavoro” è qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni (a prescindere dall’orario di lavoro contrattualmente concordato. La formazione quindi può avvenire anche oltre il normale orario di lavoro purché vengano applicate le maggiorazione alla remunerazione previste dal lavoro straordinario. Ovviamente ci devono essere dei compromessi e il datore di lavoro deve anche venire incontro ad esigenze personali della maggior parte dei lavoratori, che comunque i corsi li devono fare.
5) PROCEDURA LOTO, IN QUANTI LA APPLICANO?
Molti nemmeno sanno di cosa stiamo parlando. Si parla di procedure lockout-tagout per la sicurezza dei lavoratori durante interventi su impianti e macchinari, tramite la disattivazione delle varie energie (corrente elettrica, aria compressa, fluidi vari, ecc.) in modo che non possano essere riattivate in sicurezza prima che tutti i manutentori abbiano finito il proprio intervento di riparazione o registrazione o ispezione. Ma solo così siamo certi che alcuni infortuni non capiteranno mai. La procedura si applica utilizzando appositi lucchetti e dispositivi di blocco che devono essere apposti e rimossi secondo una determinata sequenza. Tutte le attività artigianali e industriali (o comunque vengono utilizzati macchinari e impianti) dovrebbero utilizzare la LOTO per evitare infortuni e sanzioni.
6) ALCUNI INFORTUNI ACCADUTI, ANCORA TANTI PURTROPPO
12 APRILE 2023 esplode pneumatico in officina, grave il titolare; succede a San Quirico d’Orcia ad un 50enne. Nello stesso giorno un 32enne a Castellina in Chianti rimane ferito durante un taglio boschivo, non è in gravi condizioni.
12 APRILE 2023 a Cerreto Guidi un operaio di 38 anni si ferisce alla mano in cantiere edile.
15 APRILE 2023 travolto dal carrello elevatore gravissimo un operaio di 33 anni a Cavriglia; l’incidente è accaduto all’interno di un capannone di un’azienda di logistica. Il carrello elevatore avrebbe ceduto durante le operazioni di smontaggio di un magazzino e il materiale avrebbe travolto l’operaio.
02 MAGGIO 2023 a Barberino Val d’Elsa un operaio di 55 anni ha perso la vita cadendo nella tromba del montacarichi con il muletto.
03 MAGGIO 2023 a Castiglione della Pescaia un operaio di 53 anni è caduto da una scala rimanendo gravemente ferito.
04 MAGGIO 2023 a Serravalle Pistoiese un uomo perde la vita lavorando col motocoltivatore.
08 MAGGIO 2023 a Cenaia un uomo rimane con la mano incastrata nel rullo ferendosi gravemente (mano schiacciata e scarificata).
08 AGOSTO 2023 a Terricciola un uomo di 35 anni è rimasto con il braccio incastrato nella macchina agricola.
09 MAGGIO 2023 un operaio di 56 anni cade nello yacth a Livorno lavorando in un cantiere, riportando un trauma cranico.
12 GIUGNO 2023 a Castelnuovo Val di Cecina un operaio di 45 anni è rimasto ferito durante le operazioni di carico di un camion all’interno di un’azienda, riportando fratture multiple alle gambe; l’operaio è stato travolto da una barra di ferro di circa 10 metri mentre si trovava sul cassone del mezzo pesante.
12 GIUGNO 2023 a Pontedera una lavoratrice di infortuna ad una gamba mentre un carrello elevatore faceva manovra.
03 LUGLIO 2023 a Montelupo Fiorentino un uomo di 59 anni è caduto da un’altezza considerevole mentre si trovava su una piattaforma aerea per il taglio di alcune piante.
10 AGOSTO 2023 a Santa Croce sull’Arno 2 lavoratori cadono nella vasca del depuratore e uno di 42 anni muore.
11 AGOSTO 2023 a Montecarlo un operaio cade da 4 metri, l’operaio 35enne ha riportato un forte trauma al torace.
23 AGOSTO 2023 nel porto di Livorno un operaio 41enne viene investito da un muletto , riportando un trauma agli arti inferiori e la rottura della tibia.
12 SETTEMBRE 2023 a San Miniato Basso un 28enne si frattura la mano, schiacciandosela.
18 SETTEMBRE 2023 a San Gemignano di Moriano un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito ad una gamba riportando una grave frattura, il lavoratore è stato investito da un muletto.
10 OTTOBRE 2023 una donna muore sul colpo precipitando dal quarto piano per pulire i vetri.
Facciamoci sempre qualche domanda: si poteva evitare? C’era una situazione pericolosa o un comportamento pericoloso? Come si sarebbe dovuto fare quel lavoro?
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