Medicina del Lavoro - Incarico Medico Competente

Sorveglianza Sanitaria (Titolo I, Sezione V del D.Lgs 81/08)

Articolo 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente

1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

1. Acquisizione dell’incarico annuale del Medico Competente del Lavoro, (art. 39 del D.Lgs 81/08)

L’incarico assunto sarà annuale.
• Effettuazione degli accertamenti sanitari (sia preventivi sia periodici ).
• Definizione dei giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione .
• Istituzione ed aggiornamento, sotto propria responsabilità, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria e di rischio.
• Informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità e sui risultati.
• Controllo di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, con visite a frequenza almeno annuale.
• Collaborazione con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori.
• Effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali, previa autorizzazione del Datore di Lavoro.
• Collaborazione con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso (art. 15)
• Collaborazione con il datore di lavoro per l’attività di formazione ed informazione dei lavoratori in tema di sicurezza.
• Collaborazione per l’organizzazione del Pronto Soccorso.
• Comunicazione dei risultati anonimi degli accertamenti sanitari al Rappresentante dei Lavoratori.
• Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione per l’elaborazione del Piano dei Rischi.

• Partecipazione alla riunione periodica annuale della sicurezza (art. 35).

2. Accertamenti sanitari periodici

La periodicità degli accertamenti e la scelta degli stessi verrà determinata dal Medico Competente in base alle mansioni svolte dai singoli lavoratori.

Impiegato: Visita medica
Screening oculistico
Valutazione della funzionalità del rachide

Altre mansioni: Visita medica
Accertamenti strumentali a discrezione del medico:
Spirometria (se esposti a fumi, vapori, polveri o nebbie)
Audiometria (se Lep d > 85 dB(A)
E.C.G. (periodicità a discrezione del medico ogni 2-3 anni)

Controlli aggiuntivi a discrezione del medico

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale